Norme sulle cooperative giovanili

Norme sulle cooperative giovanili

23/07/2009 - (Notizie: Normativa)

Art. 46.
 
1. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
 
‘5 sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
 
5 septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
 
5 octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo  la medesima periodicità prevista originariamente.
 
5 nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.
 
5 decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l’impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.’.
 
2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.

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