Il Consiglio di Stato si pronuncia sul DURC

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul DURC

04/03/2011 - (Notizie: Normativa)

Segnaliamo una importante recente sentenza del Consiglio di Stato (83/2011 riportata qui di fianco), che stabilisce il seguente principio: la mancata pronuncia di uno degli enti preposti al rilascio o la presenza di indizi su possibili anomalie non causano necessariamente l’estromissione dell’impresa, il cui comportamento deve essere valutato in modo autonomo dalla Stazione Appaltante.
Infatti il Consiglio di Stato ha stabilito che può aggiudicarsi un appalto l’impresa che ha presentato un Durc incompleto, ma privo di accertamenti negativi. La sentenza in questione si riferiva ad un caso in cui il documento unico di regolarità contributiva era privo del nulla osta da parte dell’ufficio Inps locale. Quindi il rilascio del documento senza la pronuncia di uno degli enti tenuti alla sua emissione non impedisce di considerare certificata in modo implicito la regolarità contributiva.
Contestualmente il Consiglio di Stato ha stabilito che “la Stazione appaltante non può disporre automaticamente l’esclusione dalle gare, neanche in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi”.

Successivamente il Consiglio di Stato con la sentenza 789/2011 (qui a destra), ha chiarito che l’analisi dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, tra cui rientra la regolarità contributiva e previdenziale, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della Stazione appaltante. Infine l’Organo giudicante ha poi ribadito che deve essere ammessa alle procedure di gara e affidamento l’impresa che, dopo una violazione accertata con sentenza passata in giudicato, abbia regolarizzato la propria posizione pagando le somme dovute.

 

 

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